Due parole per cominciare

Ciao! Mi chiamo Claudio Goatelli e questo è il mio blog. Qui potrai leggere storie di ISEE, di regolamenti comunali, di welfare, di evasione fiscale e di egovernment. Potrai trovare qualche spunto utile per una sana riflessione, qualche ispirazione e, sicuramente, qualche nuova idea!

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Metodo ISEE e obbligo di motivazione.

scritto da Claudio giovedì 22 marzo 2007

Qui di seguito riporto l'abstract di una recentessima sentenza ( consultabile qui! ) che rafforza ulteriormente la necessità da parte dell'amministrazione di ricorrere agli scenari di valutazione prima di tarare un regolamento ( vuoi saperne di più? Mandami una mail, qui! ).

La sentenza del CGA nr. 22/2007, che conferma sul punto TAR Catania, II, 1191/05 ha affermato che il rinvio al metodo ISEE impone che la soglia di esenzione venga determinata accertando ex ante la corrispondente situazione di indigenza, con i poteri (ordinari e tipici) di indagine dell’Amministrazione. Il mancato esercizio di tale attività istruttoria, quale indefettibile presupposto rispetto alla determinazione numerica della soglia reddituale di esenzione, integra pertanto gli estremi dell’eccesso di potere, inficiante di per sé la legittimità di ambedue gli impugnati decreti assessoriali, senza che al riguardo sia ravvisabile alcuna indebita ingerenza da parte del giudicante nell’area insindacabile del merito amministrativo, né, tanto meno, in quella delle scelte politico-istituzionali di pertinenza del Governo regionale.

Ne consegue che, nell’ambito dei servizi sociali o sanitari, quando una pubblica amministrazione, sia essa un Comune o una AUSL, pianifica l’erogazione di prestazione sociali o sanitarie alla persona, determinando altresì delle soglie di esenzione dal pagamento del rispettivo costo o tariffa, mediante l’utilizzazione del metodo IEE , deve preventivamente determinare le soglie di esenzione con una indagine approfondita e “dedicata” che ne assicuri i presupposti e non è sufficiente indicare una mera soglia “ISEE” di esenzione, che si rivelerebbe, se priva di adeguata istruttoria, come del tutto arbitraria ed immotivata.
La sentenza si segnala, altresì, perché conferma, con la sentenza di primo grado, che i provvedimenti amministrativi generali, pure se sottratti ex art. 2 l. 241/90 all’obbligo di motivazione, devono essere comunque preceduti da una adeguata istruttoria, la cui assenza o insufficienza può costituire legittimo motivo di censura, suscettibile di portare all’annullamento giurisdizionale dell’atto di pianificazione. In definitiva, tale principio rende comunque sindacabili gli atti amministrativi generali o di pianificazione quantomeno sotto il profilo dei loro presupposti e quindi implica che, in relazione alla istruttoria, essi debbano pur sempre possedere una motivazione embrionale.

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